Terme Vigliatore ,

   

REGOLAMENTI

 

Regolamento Comunale

Sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Capo I

Principi Generali

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del comune di Terme Vigliatore.

Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell’Ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.

art.2

Principi e criteri informatori

L’ordinamento dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri:

  1. di efficacia;

  2. di efficienza;

  3. di funzionalità ed economicità di gestione;

  4. di equità;

  5. di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale;

  6. di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione.

L’efficacia interna o gestionale è rappresentata dal grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

L’efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l’erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.

Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

L’equità è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazioni nell’accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

La flessibilità si attua attraverso la attribuzione di mansioni diverse nell’ambito della categoria di appartenenza e della professionalità secondo le esigenze dell’Ente e dell’A.C.

La separazione fra gli apparati burocratico e politico nel rispetto del nuovo orientamento legislativo, consentirà una diversa gestione degli uffici e dei servizi che dovrà tendere alla realizzazione degli obiettivi fissati dall’A.C.

L’Ente nel rispetto del principio dell’economicità promuove, ove possibile la gestione consorziata dei servizi di competenza dell’Ente.

Art.3

Indirizzo politico e gestione: distinzioni

Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Agli organi politici nel rispetto dell’Art.3, del D.lgs. 80/98 competono più in particolare:

  1. la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

  2. l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;

  3. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

  4. le nomine, gli incarichi, le designazioni gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

 

Art.4

Criteri di organizzazione

  1. L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:

  1. "Articolazione e collegamento" – gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;

  2. "Trasparenza" – l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;

  3. "Partecipazione e responsabilità" – l’organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;

  4. "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell’ambito della normativa contrattuale sui processi di mobilità del personale, all’interno ed all’esterno dell’Ente;

  5. "Armonizzazione degli orari" – gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L’orario di lavoro, funzionale all’efficienza ed all’orario di servizio.

Art.5

Gestione delle risorse umane

L’Ente, nella gestione delle risorse umane:

  1. garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;

  2. cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e le qualificazioni del personale;

  3. valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e impegno operativo di ciascun dipendente;

  4. definisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;

  5. si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l’igiene, garantiscono condizioni di lavoro agevoli;

  6. individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266.

Capo II

Articolazione strutturale

Dotazione e assetto del personale

Art.6

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è articolata in aree.

L’articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente.

L’area è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente, deputata:

  1. alle analisi di bisogni per settori omogenei;

  2. alla programmazione;

  3. alla realizzazione degli interventi di competenza;

  4. al controllo, in itinere, delle operazioni;

  5. alla verifica finale dei risultati.

Il servizio costituisce un’articolazione dell’area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica.

Il numero delle aree e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza della sfera di controllo dei responsabili dei servizi, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità..

All’area di vigilanza è preposto il comandante dei VV.UU.

Art.7

Unità di progetto

Possono essere istituite con provvedimenti sindacali unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell’Amministrazione.

Possono essere istituiti, altresì, unità o uffici staff alle dirette dipendenze del Sindaco per il raggiungimento di specifici obiettivi, anche a carattere temporaneo.

Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziare, e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.

Art.8

Dotazione organica

L’assetto della struttura e la dotazione organica e le rispettive variazioni sono di competenza della Giunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’Art.39 della Legge 27/12/1997, n.449 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla Giunta, su proposta del Sindaco.

La dotazione organica attuale del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale, giusto allegato "A".

L’appartenenza all’area di attività individua esclusivamente il particolare tipo di professionalità non ha alcuna rilevanza ai fini dell’articolazione organizzativa della struttura, ben potendo essere presenti, nei diversi servizi, professionalità inquadrate nella medesima area di attività ovvero di diversa area.

L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dal competente Organo deliberante del Comune, nonché consultazione con le organizzazioni sindacali (art.5 D.lgs. n.80/98 e art.1, comma 15, Bassanini-ter), comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’Ente.

Art.9

Inquadramento

I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica ed area di attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne.

Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ovvero, occasionalmente a compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall’Ente ed alle esigenze di operatività, il Sindaco e/o l’Assessore al Personale ,acquisito il parere dei capi settore, nel rispetto delle qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può proporre alla Giunta Municipale la modifica dei profili professionali del personale in servizio, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.

Art.10

Assegnazione

Il Sindaco assegna il personale dipendente alle articolazioni della struttura, individuate con il provvedimento di cui all’art.6 (struttura organizzativa), inoltre dopo la individuazione degli obiettivi ed eventualmente dopo l’approvazione del piano esecutivo di gestione, può, ove occorra, operare trasferimenti di personale da un ‘area all’altra, nel rispetto delle qualifiche rivestite dai dipendenti. Con provvedimento motivato, detti trasferimenti possono essere disposti, per sopravvenute esigenze, in qualunque periodo dell’anno.

Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna le unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del servizio.

L’assegnazione non esclude, peraltro, l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed interaree, che vengono costituiti con provvedimento del Sindaco, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi, anche ai sensi del precedente art.7.

Art.11

Organigramma

L’Organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell’articolo precedente, nell’ambito delle articolazioni previste.

La struttura organizzativa dell’Ente attualmente si articola in aree, all’interno delle quali sono distribuiti i diversi servizi, come da prospetto di struttura allegato.

Art.12

Disciplina delle mansioni

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità.

Ai sensi dell’Art.3 del nuovo Ordinamento professionale, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.

Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori secondo previsioni di legge:

  1. Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state attivate le procedure per la copertura dei posti vacanti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune.

  2. Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Nei casi di cui al comma 3, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 5. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

L’affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali, è disposto con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

 

Art.13

Responsabilità del personale

Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri di ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

Art.14

Formazione e aggiornamento del personale

La formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’ 1,00% della spesa complessivamente prevista per il personale.

Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’Ente promuove, eventualmente anche attraverso l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del personale.

Capo III

Segretario Comunale

Art.15

Competenze del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale, dirigente pubblico, dipendente dell’apposita Agenzia prevista dall’art.17 della L.127/97 e dal DPR 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all’art.17, comma 68, L.127/97, al Segretario Comunale spetta:

  1. la sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili delle aree;

  2. la direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito ad altro funzionario;

  3. la presidenza della conferenza di servizio, in assenza del Sindaco;

  4. la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi;

  5. la formulazione del giudizio sui ricorsi amministrativi avverso gli atti adottati dai responsabili delle aree;

  6. l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei servizi e degli uffici;

  7. la decisione sulle problematiche in merito alle competenze dei responsabili delle aree;

  8. ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento;

Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del Capo dell’Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ed ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario Comunale ivi compresa l’assistenza legale.

Nel caso di procedimenti penali a carico del Segretario Comunale, per fatti inerenti le funzioni d’ufficio, conclusi con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso delle spese legali documentate, eventualmente sostenute.

Capo IV

Le competenze dei responsabili Dei servizi e degli uffici

Art.16

Responsabili delle aree

I responsabili delle aree sono i soggetti preposti alla direzione delle aree della struttura comunale, variamente articolata.

I Responsabili delle aree assicurano negli ambiti di propria competenza, e nel rispetto delle proprie attribuzioni di cui all’art.3, comma 3, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive per i Responsabili delle aree, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed elevato contenuto di discrezionalità.

Spettano ai Responsabili delle aree , secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare:

  1. la presidenza delle commissioni di gara;

  2. la responsabilità delle procedure d’appalto;

  3. la stipulazione dei contratti;

  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

  5. gli atti di amministrazioni e gestione del personale assegnato;

  6. i provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

  7. l’emissione delle determinazioni, per ciascun servizio di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;

  8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

  9. l’espressione dei pareri di cui all’articolo 12, della L.R.30/2000, sulle proposte di deliberazione;

  10. l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

  11. la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del servizio la competenza all’emanazione del provvedimento finale;

  12. la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675;

  13. gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.

  14. Il coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi operanti all’interno dell’intera area e la vigilanza sulla regolarità e tempestività degli adempimenti.

Ai singoli Responsabili delle aree sono attribuiti tutti o parte dei compiti su indicati, da delimitare con apposito atto di delega. Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, al Segretario Comunale.

L’attribuzione dei compiti può essere modificato dal Sindaco in relazione ai servizi svolti nell’Ente ed agli obiettivi definiti dagli Organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell’Amministrazione.

Art.17

Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile

I Responsabili delle aree sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.18

Responsabilità

Il responsabile dell’area risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:

  1. del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;

  2. della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;

  3. della funzionalità dei servizi o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

  4. del buon andamento e della economicità della gestione;

  5. dell’attività dei funzionari da lui nominati responsabili di posizioni organizzative.

 

Art.19

Durata e revoca dell’incarico di Responsabile Area

L’incarico di Responsabile di area è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito per anni uno.

L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:

  1. per inosservanza delle direttive del Sindaco;

  2. per inosservanza delle direttive dell’assessore di riferimento;

  3. per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario Comunale;

  4. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;

  5. per risultati negativi della gestione in relazione ai referti del nucleo di valutazione;

  6. per responsabilità grave o reiterata;

  7. negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro o per rotazione del personale.

L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi.

 

Art.20

Sostituzione del Responsabile di Area

La responsabilità di un’area, in caso di vacanza o di assenza può essere, assegnata "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di pari qualifica.

Il Sindaco può, con provvedimento motivato, affidare ad un unico funzionario la responsabilità di più aree.

La sostituzione del personale responsabile di area può essere effettuata con personale a scavalco dipendente da altro Ente ed appartenente alla medesima categoria, o con personale dipendente di questo comune anche di categoria inferiore, individuato dal Sindaco, previo corresponsione dell'indennità di posizione nella misura prevista dal CCNL per la categoria di appartenenza ed individuata nella determina sindacale.

Art.21

Polizza assicurativa

Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria dei responsabili dei servizi.

Per il patrocinio legale trovano applicazione le norme del contratto collettivo di lavoro.

 

Art.22

Le Determinazioni: competenze

I Responsabili delle aree adottano atti di gestione che assumono la denominazione di Determinazioni.

Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione ad altri uffici e servizi, la loro numerazione sono disciplinate dalle apposite disposizioni di servizio nonché dall’art.7 del regolamento di contabilità e dall’art.58 del presente regolamento.

Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere.

Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa, che vanno comunicate al Sindaco ed al Segretario a cura del Responsabile dell’area sono perfezionate con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  le determinazioni sono esecutive  dal momento della pubblicazione.

Tutte le determinazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio .

Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l’accesso alla documentazione amministrative previste dall’apposito regolamento.

 

Art.23

Competenze del Sindaco in materia di personale

Oltre quanto previsto negli articoli 9 – 10 – 12 – 16 – 19 – 20 – 32 – 37 – 38 – 39 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49 – 50 – 52 – 53 – 54 – 59 – 60 – 65 – 68, restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale:

  1. la nomina del Segretario Comunale;

  2. la nomina dei responsabili dei servizi;

  3. l’attribuzione e definizione degli incarichi ai responsabili dei servizi;

  4. la revoca o la modifica dei provvedimenti di incarico dei responsabili dei servizi;

  5. l’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

  6. i provvedimenti di mobilità intersettoriale interna concernenti sia i responsabili delle aree come tutti gli altri dipendenti;

  7. l’attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;

  8. la nomina del dipendente addetto all’ufficio del Presidente del Consiglio Comunale;

  9. la nomina del datore di lavoro ai sensi della legge n° 626/1994e successive modifiche ed integrazioni;

  10. la nomina dell’economo;

  11. l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

  12. l’individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli assessori ai sensi del comma 7° dell’art.51 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

  13. la nomina del responsabile dell’ufficio statistica;

  14. la nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico;

  15. la nomina del responsabile del servizio di protezione civile;

  16. l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato;

  17. la nomina del responsabile dell’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;

  18. la nomina del responsabile dello sportello unico per le attività produttive;

  19. la nomina del funzionario responsabile che lo sostituisce nella funzione di Presidente della conferenza di servizio;

  20. delega al dirigente/funzionario responsabile l’indizione della conferenza di servizi ai sensi del D.P.R. 447/98;

  21. Annulla, in autotutela, le determinazioni dei responsabili delle Aree per i motivi di legittimità indicati nel conforme parere legale richiesto caso per caso.

Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.

Il concerto riguarda esclusivamente l’assunzione dell’impegno di spesa.

 

Art.24

Competenze dei Responsabili delle aree in materia di appalti

In materia di appalti di lavori, forniture e servizi al rispettivo responsabile dell’area compete:

  1. la presidenza delle commissioni di gara;

  2. la nomina dei membri e del Segretario delle commissioni di gara;

  3. la responsabilità delle procedure di gara;

  4. la stipulazione dei contratti;

  5. l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario;

  6. la proposta di recesso del contratto o la sua risoluzione;

  7. direzione e collaudazione lavori in appalto, ove non conferita a professionisti esterni;

  8. ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto, non riservato agli organi di governo.

 

Art.25

Competenze del Responsabile del servizio in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze

Al responsabile dell’area avente competenza in materia fa capo il rilascio delle concessioni edilizie.

Al Responsabile dell’area compete, altresì, nell’ambito delle materie di competenza, il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonché l’assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall’art.2 comma 12 della Bassanini-ter.

I provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei Responsabili dell’area qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:

  1. essere atti vincolati;

  2. essere atti connotati da discrezionalità tecnica;

  3. essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli accertamenti e/o le valutazioni, presupposto necessario per l’emanazione dell’atto, si fondino su criteri, anche di ordine generale, predeterminati:

  1. dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge;

  2. dai regolamenti comunitari;

  3. dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso il termine per il recepimento ed esse siano complete ed incondizionate;

  4. dai regolamenti previsti dal nostro ordinamento;

  5. dagli indirizzi generali di governo deliberati dal consiglio comunale su proposta del Sindaco all’inizio della legislatura;

  6. dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale;

  7. dal piano esecutivo di gestione deliberato dalla giunta, sulla base del bilancio approvato dal consiglio;

  8. da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati nell’ambito delle rispettive competenze dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori.

 

Art.26

Competenze del Responsabile dell’area in materia di atti di conoscenza

Al responsabile delle aree competono:

  1. le attestazioni;

  2. le certificazioni; le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia;

  3. le autenticazioni di copia;

  4. ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.

 

Art.27

L’attività propositiva dei responsabili delle aree

I Responsabili delle aree esplicano anche attività di natura propositiva.

Destinatari dell’attività propositiva dei responsabili delle aree sono il Sindaco, l’assessore di riferimento, la giunta ed il consiglio comunale.

L’attività propositiva si distingue in:

  1. proposte di atti di indirizzo politico – amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;

  2. proposte di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta;

  3. proposte di determinazioni di competenza del Sindaco;

  4. proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;

  5. proposte di provvedimenti o atti amministrativi.

Le proposte di deliberazioni vanno presentate alla Giunta e al Consiglio, per il tramite del Presidente dell’Organo collegiale, qualora esse abbiano carattere obbligatorio.

 

Art.28

Attività consultiva dei Responsabili delle aree

L’attività consultiva dei responsabili delle aree si esplica attraverso:

  1. l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’Art.12, L.R. 30/2000 sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio;

  2. relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio;

  3. relazioni, pareri, consulenze in genere.

Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici.

Il parere di regolarità tecnica afferisce:

  1. la correttezza e completezza all’istruttoria;

  2. l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa dell’Ente, nonché l’obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.

Il parere di regolarità contabile riguarda:

  1. la regolarità della documentazione;

  2. l’imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione;

  3. la capienza dell’intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;

  4. la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale;

  5. la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;

  6. l’eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall’utenza.

Il parere di cui all'art.12 della L.R. 30/2000 deve essere reso entro tre giorni dalla trasmissione della proposta, salva giustificazione motivata. In caso d'urgenza deve essere reso a vista.

In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso si può prescindere dallo stesso, fatto salvo l’avvio dell’azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente.

I pareri di cui all’Art.12 L.R. 30/2000 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi.

Art.29

Competenze del responsabile dell’area finanziaria

Al responsabile del servizio contabilità compete:

  1. il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente;

  2. la verifica della veridicità delle previsioni di entrata;

  3. la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in relazione alle previsioni di entrata;

  4. la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;

  5. la verifica periodica dello stato di impegno delle spese;

  6. la gestione del personale dal punto di vista contabile, la predisposizione, e la sottoscrizione dei relativi atti;

  7. l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;

  8. l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria su tutti i provvedimenti di impegno di spesa.

Art.30

Competenze del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento:

  1. valuta ai fini istruttori:

  2. - le condizioni di ammissibilità;

    - i requisiti di legittimità;

    - i presupposti;

  3. accerta d’ufficio i fatti;

  4. dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;

  5. chiede il rilascio di dichiarazioni;

  6. chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

  7. può esperire accertamenti tecnici;

  8. può disporre ispezioni;

  9. ordina esibizioni documentali;

  10. acquisisce i pareri;

  11. cura:

  12. - le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;

    - le pubblicazioni;

    - le notificazioni;

  13. trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in materia.

Art.31

Competenze del Responsabile dei tributi

Al responsabile dei tributi compete l’organizzazione e la gestione dei seguenti tributi comunali:

  1. l’I.C.I., imposta comunale sugli immobili;

  2. l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

  3. la tassa ed il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

  4. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

  5. il servizio acquedotto;

  6. tributi eventualmente introdotti nel tempo dalla legge;

  7. Allo stesso compete:

  8. la sottoscrizione delle richieste;

  9. la sottoscrizione degli avvisi;

  10. la sottoscrizione dei provvedimenti;

  11. l’apposizione del visto di esecutività dei moduli;

  12. il disporre i rimborsi.

Capo V

L’individuazione dei responsabili dei servizi di cui al D.LGS. 77/95 e di alcuni uffici e servizi obbligatori

Art.32

L’individuazione e la nomina dei responsabili di area

La nomina dei funzionari preposti a posizioni organizzative e l’attribuzione della responsabilità di area, compete al Sindaco.

Il responsabile di area preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell’ente è individuato, ai sensi dell’art.11, comma 1, D.lgs. 77/95, con determinazione sindacale, sentito il Segretario Comunale.

Esso può essere individuato nell’ambito:

  1. dei dipendenti dell’ente appartenenti alla categoria D del nuovo Ordinamento professionale;

  2. dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura anche al di fuori della dotazione organica, e in questo caso nei limiti di cui al comma 5-bis dell’Art.12 della L.R.30/2000, così come introdotto dall’Art.6, comma 4 L. 127/97, dei posti, di funzionario, di istruttore direttivo e di alta specializzazione;

  3. in un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la propria collaborazione con il Comune.

Art.33

L’individuazione del responsabile del procedimento

La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90.

Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente assegnato al servizio.

Il responsabile dell’area può individuare in via generale e preventive i responsabili del procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza dell’unità operativa tra i singoli dipendenti addetti al servizio ratione materiae o con altri criteri dal medesimo individuati.

In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in relazione al singolo procedimento esso si identifica con il Responsabile del servizio.

Art.34

Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti

Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’Art.4, comma 7, D.P.R. 352/92 è identificato nel Responsabile dell’area competente a formare l’atto o, qualora l’atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel Responsabile competente a detenerlo.

Il Responsabile dell’area può identificare il responsabile del procedimento di accesso in un altro dipendente addetto al servizio cui è preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all’Art.33 del presente regolamento.

Art.35

Il Responsabile dell’indagine del disservizio pubblico a seguito di reclamo

Il responsabile dell’indagine del disservizio a seguito di reclamo dell’utente, di cui al punto 1.5 del capo III della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, è identificato nel Responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente da questi individuato.

Art.36

Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale

In applicazione dell’art. 59 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche, nonché degli artt. 24 e 25 C.C.N.L 1995/1997 l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l’ufficio personale individuato all’interno dell’area amministrativa.

Tale ufficio su segnalazione del capo dell’area in cui il dipendente lavora, dell’Assessore al Personale, del Presidente del N.V.V., o del Segretario comunale, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la sanzione.

Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale o censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora o in carenza il Segretario comunale, provvede direttamente.

Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva comunicazione scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

La sanzione su richiesta del dipendente, può essere ridotta ed in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

Entro venti giorni dall’applicazione della sanzione il dipendente anche per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione presso la quale lavora.

Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall’impugnazione e l’amministrazione vi si conforma.

Durante tale periodo tale sanzione resta sospesa.

Il collegio si compone di due rappresentanti dell’amministrazione designati annualmente dal Sindaco, del capo area nella quale opera il dipendente, dal funzionario addetto all’ufficio personale, ed è presieduta dal Presidente del N.V.V. o, in carenza, dall’Assessore al Personale.

Ove uno dei due dipendenti sopraindividuati sia il soggetto al quale la sanzione dovrebbe essere applicata, questi non potrà far parte del collegio e verrà sostituito in seno al collegio dal Segretario, così pure quando il destinatario della sanzione è il capo area o il funzionario dell’ufficio al personale..

Il collegio si riunisce validamente in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.

Art. 37

Delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è formata dal Segretario Comunale con funzioni di presidente dell’intero Collegio, da almeno due figure apicali dell’Ente.

Il Sindaco o un suo delegato ha l’obbligo di presenziare alle sedute.

Art. 38

Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici

Il Sindaco ha la facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze come la segreteria particolare;

agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’ente o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all’art6, comma 8 L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per una qualsiasi causa.

I collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di concerto con il Responsabile dell’area.

Il concerto ha ad oggetto l’assunzione dell’impegno di spesa.

Gli uffici di cui al comma 1 possono collaborare solo ed esclusivamente con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico–amministrativo, esclusa ogni diretta competenza gestionale.

Art.39

Nucleo di Valutazione

E’ istituito, ai sensi del D.Lgs. 286/99, il Nucleo di Valutazione, che svolgerà le sue funzioni in piena autonomia ed è organo tecnico consultivo che risponde in via esclusiva al Sindaco.

Il nucleo di valutazione è composto da tre membri esterni esperti in discipline giuridiche, economiche ed organizzative. Qualora si ritenga opportuno uno dei componenti esterni può essere sostituito dal Segretario Comunale

Il Sindaco con provvedimento di costituzione del nucleo nominerà il presidente fra i membri estremi e può anche designare un dipendente di supporto al nucleo con funzioni amministrative.

Il nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:

  • supporta il Sindaco e la Giunta nel processo di pianificazione e controllo;

  • accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo degli organi di governo dell’ente e nelle direttive impartite dal Sindaco;

  • verifica attraverso l’attività dei Responsabili operativi, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, la trasparenza con le quali sono resi i servizi del Comune;

  • stabilisce, con cadenza annuale e in via preventiva, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull’attività amministrativa;

  • definisce i criteri, le modalità, gli strumenti e i tempi del sistema di valutazione in coerenza con le esigenze organizzative interne e con i vincoli normativi e di contratto;

  • esprime le valutazioni e i pareri previsti o ad esso attribuiti dal C.C.N.L.;

  • offre ai Responsabili operativi indicatori e schemi per la valutazione dei dipendenti assegnati;

  • redige il giudizio annuale del processo di valutazione;

  • verifica le dinamiche organizzative e i sistemi di comunicazione.

  1. Ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

  2. Determina, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo che vanno portati preventivamente a conoscenza dei Responsabili dei servizi.

Detto servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad esso è attribuibile, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti un apposito contingente di personale.

Art.40

Nomina e durata in carica del nucleo di valutazione

Alla nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione provvede il Sindaco con propria determinazione.

Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

Ove si debba provvedere alla sostituzione di un singolo componente, questo rimane in carica fino alla scadenza del triennio.

I rapporti tra il Comune e i componenti esterni sono regolati da apposita convenzione o contratto di diritto privato.

Nel provvedimento di nomina viene indicato per ciascun componente il compenso oltre il rimborso spese di viaggio se dovuto

I membri esterni del nucleo di valutazione possono essere revocati con provvedimento del Sindaco:

  1. per tre assenze consecutive a seguito di comunicazione da parte del Segretario Comunale;

  2. per inosservanza degli obblighi contrattuali.

 

Art.41

Funzionamento del nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione è validamente costituito con la presenza di due componenti, compreso il Segretario Comunale, salvo quanto previsto al comma seguente.

Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il nucleo di valutazione delibera a maggioranza.

Il nucleo di valutazione è convocato dal Segretario Comunale, e si riunisce almeno una volta al mese. Lo stesso ha facoltà di accesso ad atti e documenti e può chiedere informazioni presso gli uffici comunali per ogni singola seduta viene redatto apposito verbale.

Il nucleo di valutazione tiene periodicamente informato il Sindaco sullo svolgimento della propria attività. Entro il mese di febbraio il nucleo di valutazione rassegna all’Amministrazione una relazione generale riferibile all’anno precedente, nella quale sono evidenziati:

  1. il grado di realizzazione degli obiettivi programmati ed affidati a ciascun responsabile di servizio, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato;

  2. la correttezza, l’imparzialità, la celerità e la trasparenza dell’azione amministrativa nonché la tempestività dei singoli atti in relazione alle norme sul procedimento amministrativo;

  3. ogni altra valutazione sulla corretta ed armonica gestione delle risorse pubbliche.

Art.42

Ufficio Statistico Comunale

L’Ente istituisce, ai sensi del D.lgs.322/1989, l’ufficio statistico comunale, ove opera alle dirette dipendenze del Sindaco.

Il personale assegnato all’ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze statistiche rilevanti, desumibili dall’appartenenza ad uffici che curano anche indagini statistiche.

La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

Art.43

Ufficio relazioni con il pubblico

E’ istituito l’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art.6, comma 2, D.P.R.352/92 e dell’art.12, D.lgs.29/93.

A detto ufficio è assegnato personale dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico.

Funzione preminente del funzionario ad esso assegnato è quella di informare i cittadini in merito agli atti ed allo stato dei procedimenti esistenti o avviati presso l’Ente.

La competenza all’individuazione del responsabile è propria del Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

Art.44

Ufficio di Protezione Civile

E’ istituito il servizio di protezione civile.

Il Sindaco nomina il responsabile, individuato tra i soggetti in possesso di idonei requisiti.

 

Art.45

Economo comunale

Il Sindaco individua, l’economo comunale.

Il responsabile dell’area nella quale il dipendente è inserito curerà in caso di assenza, la sostituzione dello stesso anche personalmente.

Al servizio economale saranno attribuite anche funzioni di provveditorato per l’intero Comune, da gestire sulla base di apposite norme regolamentari.

Art.46

Ufficio del Difensore Civico Comunale

Il difensore civico comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto.

Dell’ufficio può far parte un dipendente comunale.

 

Art.47

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.

L’Ente istituisce, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.80/98, l’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in modo da favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, su proposta del Segretario Comunale.

 

Art.48

Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale

Dell’ufficio fa parte un dipendente comunale, che oltre le mansioni di competenza, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio Comunale, assicura l’espletamento delle funzioni istituzionali del Consiglio Comunale.

Capo VI

Collaborazioni professionali esterne

Art.49

Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

Il Sindaco, in attuazione dello Statuto, può ricoprire con personale esterno i posti di responsabili dei servizi, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art.51, comma 5, L.142/90 e successive modifiche), sia in fase di conferimento dell’incarico, sia a seguito di revoca dell’incarico già conferito a personale dipendente.

Può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per funzionari dell’Area direttiva, nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell’Ente (art.51, comma 5 bis, L.142/90 e successive modifiche).

Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco.

Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.

Art.50

Conferimento e revoca dell’incarico

Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 precedente art. sono conferiti con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica.

Art.51

Contenuti del contratto

Il contratto, stipulato dal Segretario Comunale, deve in particolare disciplinare:

  1. l’oggetto dell’incarico;

  2. il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse;

  3. gli obiettivi da perseguire;

  4. l’ammontare del compenso;

  5. l’inizio e la durata dell’incarico;

  6. i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento all’Ente;

  7. la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo;

  8. i casi di responsabilità civile e contabile;

  9. l’obbligo della riservatezza;

  10. l’eventuale incompatibilità con l’incarico ricoperto.

Art.52

Collaborazioni coordinate e continuative

Il Sindaco può conferire, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 – sesto comma – D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni , ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione mediante deliberazione di giunta municipale.

Art.53

Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi. Il Sindaco ove non siano presenti all’interno dell’Ente figure dotati di particolari ed elevate competenze