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Regolamento
Comunale
Sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi |
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Capo
I
Principi
Generali |
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Art.1
Oggetto
Il
presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi
generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle
disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento generale dei
servizi e degli uffici del comune di Terme Vigliatore.
Il
regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa
dell’Ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti
in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli
interessi e dei bisogni della comunità locale, in riferimento ai
cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa
collettività.
art.2
Principi
e criteri informatori
L’ordinamento
dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e
criteri:
-
di
efficacia;
-
di
efficienza;
-
di
funzionalità ed economicità di gestione;
-
di
equità;
-
di
professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione
del personale;
-
di
separazione delle competenze tra apparato burocratico ed
apparato politico, nel quadro di un’armonica collaborazione
tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione.
L’efficacia
interna o gestionale è rappresentata dal grado di realizzazione
degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e
risultati.
L’efficacia
esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del
cittadino.
L’efficienza
si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori
produttivi, per cui l’erogazione di un servizio potrà dirsi
efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non
inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una
corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e
utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
Per
efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e
risorse impiegate.
L’equità
è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di
discriminazioni nell’accesso al servizio sia sotto il profilo del
costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.
La
flessibilità si attua attraverso la attribuzione di mansioni
diverse nell’ambito della categoria di appartenenza e della
professionalità secondo le esigenze dell’Ente e dell’A.C.
La
separazione fra gli apparati burocratico e politico nel rispetto del
nuovo orientamento legislativo, consentirà una diversa gestione
degli uffici e dei servizi che dovrà tendere alla realizzazione
degli obiettivi fissati dall’A.C.
L’Ente
nel rispetto del principio dell’economicità promuove, ove
possibile la gestione consorziata dei servizi di competenza dell’Ente.
Art.3
Indirizzo
politico e gestione: distinzioni
Il
presente regolamento si informa al principio della separazione delle
competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo,
verificando la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Agli
organi politici nel rispetto dell’Art.3, del D.lgs. 80/98
competono più in particolare:
-
la
definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l’azione amministrativa e per la
gestione;
-
l’attività
di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche
di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
-
la
definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
-
le
nomine, gli incarichi, le designazioni gli atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni.
Art.4
Criteri
di organizzazione
-
L’organizzazione
delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti
criteri:
-
"Articolazione
e collegamento" – gli uffici ed i servizi sono articolati
per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra
loro collegati anche mediante strumenti informatici e
statistici;
-
"Trasparenza"
– l’organizzazione deve essere strutturata in modo da
assicurare la massima trasparenza dell’attività
amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;
-
"Partecipazione
e responsabilità" – l’organizzazione del lavoro deve
stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente,
responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati,
secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia
decisionale;
-
"Flessibilità"
- deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione
delle articolazioni strutturali e nell’impiego del personale,
nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche
professionalità, e nell’ambito della normativa contrattuale
sui processi di mobilità del personale, all’interno ed all’esterno
dell’Ente;
-
"Armonizzazione
degli orari" – gli orari di servizio, di apertura degli
uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni
pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L’orario di
lavoro, funzionale all’efficienza ed all’orario di servizio.
Art.5
Gestione
delle risorse umane
L’Ente,
nella gestione delle risorse umane:
-
garantisce
la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di
trattamento sul lavoro;
-
cura
costantemente la formazione, l’aggiornamento e le
qualificazioni del personale;
-
valorizza
le capacità, lo spirito di iniziativa e impegno operativo di
ciascun dipendente;
-
definisce
l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior
livello di produttività le capacità umane;
-
si
attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature
che, tutelando la sicurezza e l’igiene, garantiscono
condizioni di lavoro agevoli;
-
individua
criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in
attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n.266.
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Capo
II
Articolazione
strutturale
Dotazione
e assetto del personale |
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Art.6
Struttura
organizzativa
La
struttura organizzativa è articolata in aree.
L’articolazione
della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa,
ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto,
essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo
interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie
articolazioni dell’Ente.
L’area
è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente,
deputata:
-
alle
analisi di bisogni per settori omogenei;
-
alla
programmazione;
-
alla
realizzazione degli interventi di competenza;
-
al
controllo, in itinere, delle operazioni;
-
alla
verifica finale dei risultati.
Il
servizio costituisce un’articolazione dell’area. Interviene in
modo organico in un ambito definito di discipline o materie per
fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente;
svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per
concorrere alla gestione di un’attività organica.
Il
numero delle aree e le rispettive attribuzioni sono definiti in base
ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od
affinità delle materie, della complessità e del volume delle
attività, dell’ampiezza della sfera di controllo dei responsabili
dei servizi, della quantità e qualità delle risorse umane,
finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze
di funzionalità con quelle di economicità..
All’area
di vigilanza è preposto il comandante dei VV.UU.
Art.7
Unità
di progetto
Possono
essere istituite con provvedimenti sindacali unità di progetto,
quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali,
allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei
programmi dell’Amministrazione.
Possono
essere istituiti, altresì, unità o uffici staff alle dirette
dipendenze del Sindaco per il raggiungimento di specifici obiettivi,
anche a carattere temporaneo.
Per
tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il
responsabile, determinate le risorse umane, finanziare, e tecniche
necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Art.8
Dotazione
organica
L’assetto
della struttura e la dotazione organica e le rispettive variazioni
sono di competenza della Giunta e, comunque in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’Art.39
della Legge 27/12/1997, n.449 e successive eventuali modifiche ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto
e le competenze degli uffici sono deliberate dalla Giunta, su
proposta del Sindaco.
La
dotazione organica attuale del Comune individua il numero
complessivo dei posti di ruolo, distinti in base ai sistemi di
inquadramento contrattuale, giusto allegato "A".
L’appartenenza
all’area di attività individua esclusivamente il particolare tipo
di professionalità non ha alcuna rilevanza ai fini dell’articolazione
organizzativa della struttura, ben potendo essere presenti, nei
diversi servizi, professionalità inquadrate nella medesima area di
attività ovvero di diversa area.
L’approvazione
della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte
dal competente Organo deliberante del Comune, nonché consultazione con le organizzazioni
sindacali (art.5 D.lgs. n.80/98 e art.1, comma 15, Bassanini-ter),
comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’Ente.
Art.9
Inquadramento
I
dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il
dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica ed area di
attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo
di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini
di servizio o disposizioni interne.
Il
dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti
della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento
ovvero, occasionalmente a compiti e mansioni di qualifica inferiore,
senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento
economico.
Al
fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati
dall’Amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall’Ente
ed alle esigenze di operatività, il Sindaco e/o l’Assessore al
Personale ,acquisito il parere dei capi settore, nel rispetto delle
qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica,
può proporre alla Giunta Municipale la modifica dei profili
professionali del personale in servizio, tenendo conto delle
disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del
profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza
del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di un
anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni,
acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.
Art.10
Assegnazione
Il
Sindaco assegna il personale dipendente alle articolazioni della
struttura, individuate con il provvedimento di cui all’art.6
(struttura organizzativa), inoltre dopo la individuazione degli
obiettivi ed eventualmente dopo l’approvazione del piano esecutivo
di gestione, può, ove occorra, operare trasferimenti di personale
da un ‘area all’altra, nel rispetto delle qualifiche rivestite
dai dipendenti. Con provvedimento motivato, detti trasferimenti
possono essere disposti, per sopravvenute esigenze, in qualunque
periodo dell’anno.
Nell’ambito
del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna
le unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel
rispetto del profilo professionale di inquadramento, sulla base
delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi
dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del
servizio.
L’assegnazione
non esclude, peraltro, l’utilizzazione del dipendente per gruppi
di lavoro infra ed interaree, che vengono costituiti con
provvedimento del Sindaco, secondo criteri di flessibilità, per la
realizzazione di specifici obiettivi, anche ai sensi del precedente
art.7.
Art.11
Organigramma
L’Organigramma
del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in
servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle
quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell’articolo
precedente, nell’ambito delle articolazioni previste.
La
struttura organizzativa dell’Ente attualmente si articola in aree,
all’interno delle quali sono distribuiti i diversi servizi, come
da prospetto di struttura allegato.
Art.12
Disciplina
delle mansioni
Il
dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione
di incarichi di direzione o di responsabilità.
Ai
sensi dell’Art.3 del nuovo Ordinamento professionale, tutte le
mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto
professionalmente equivalenti, sono esigibili.
Il
dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito
a svolgere mansioni superiori secondo previsioni di legge:
-
Nel
caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici, qualora siano state attivate le
procedure per la copertura dei posti vacanti, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie del Comune.
-
Nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per
ferie, per la durata dell’assenza.
Si
considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione
in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nei
casi di cui al comma 3, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti,
compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune.
Al
di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, è nulla l’assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con
la qualifica superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o
colpa grave.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 5. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla
qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
L’affidamento
di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali, è
disposto con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario
Comunale.
Art.13
Responsabilità
del personale
Ogni
dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata,
risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde
della inosservanza dei propri doveri di ufficio secondo la
disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.
Art.14
Formazione
e aggiornamento del personale
La
formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale del
personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio
di previsione annuale di un importo non inferiore all’ 1,00% della
spesa complessivamente prevista per il personale.
Al
fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’Ente
promuove, eventualmente anche attraverso l’attivazione di forme
associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti
privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del
personale. |
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Capo
III
Segretario
Comunale |
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Art.15
Competenze
del Segretario Comunale
Il
Segretario Comunale, dirigente pubblico, dipendente dell’apposita
Agenzia prevista dall’art.17 della L.127/97 e dal DPR 465/97, è
nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le
modalità stabilite dalla legge.
Oltre
ai compiti di collaborazione e attività di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all’art.17,
comma 68, L.127/97, al Segretario Comunale spetta:
-
la
sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili delle aree;
-
la
direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari,
qualora non conferito ad altro funzionario;
-
la
presidenza della conferenza di servizio, in assenza del Sindaco;
-
la
definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi;
-
la
formulazione del giudizio sui ricorsi amministrativi avverso gli
atti adottati dai responsabili delle aree;
-
l’attuazione
degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi
politici, avvalendosi dei responsabili dei servizi e degli
uffici;
-
la
decisione sulle problematiche in merito alle competenze dei
responsabili delle aree;
-
ogni
altra competenza attribuitagli dal presente regolamento;
Resta
ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori
attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del Capo dell’Amministrazione,
e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.
Il
Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ed ove
non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del
Segretario Comunale ivi compresa l’assistenza legale.
Nel
caso di procedimenti penali a carico del Segretario Comunale, per
fatti inerenti le funzioni d’ufficio, conclusi con assoluzione con
formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà
corrisposto dal Comune il rimborso delle spese legali documentate,
eventualmente sostenute. |
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Capo
IV
Le
competenze dei responsabili Dei servizi e degli uffici |
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Art.16
Responsabili
delle aree
I
responsabili delle aree sono i soggetti preposti alla direzione
delle aree della struttura comunale, variamente articolata.
I
Responsabili delle aree assicurano negli ambiti di propria
competenza, e nel rispetto delle proprie attribuzioni di cui all’art.3,
comma 3, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;
rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Compete
al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive per i Responsabili delle
aree, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e
controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed elevato contenuto
di discrezionalità.
Spettano
ai Responsabili delle aree , secondo le modalità stabilite dal
presente regolamento, i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge, lo statuto o il
presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed
in particolare:
-
la
presidenza delle commissioni di gara;
-
la
responsabilità delle procedure d’appalto;
-
la
stipulazione dei contratti;
-
gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
-
gli
atti di amministrazioni e gestione del personale assegnato;
-
i
provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-
l’emissione
delle determinazioni, per ciascun servizio di competenza, nel
rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;
-
le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-
l’espressione
dei pareri di cui all’articolo 12, della L.R.30/2000, sulle proposte di deliberazione;
-
l’attività
propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente,
in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti
di natura programmatoria;
-
la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale per l’emanazione del provvedimento
amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; nel caso in cui venga
esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad
altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del
servizio la competenza all’emanazione del provvedimento
finale;
-
la
responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n.675;
-
gli
altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.
-
Il
coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi
operanti all’interno dell’intera area e la vigilanza sulla
regolarità e tempestività degli adempimenti.
Ai
singoli Responsabili delle aree sono attribuiti tutti o parte dei
compiti su indicati, da delimitare con apposito atto di delega.
Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal
Sindaco, con atto motivato, al Segretario Comunale.
L’attribuzione
dei compiti può essere modificato dal Sindaco in relazione ai
servizi svolti nell’Ente ed agli obiettivi definiti dagli Organi
di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai
programmi dell’Amministrazione.
Art.17
Modalità
e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile
I
Responsabili delle aree sono nominati dal Sindaco con provvedimento
motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli
obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, ai sensi
delle leggi vigenti.
Art.18
Responsabilità
Il
responsabile dell’area risponde nei confronti degli organi di
direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:
-
del
perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei
programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
-
della
validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei
provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
-
della
funzionalità dei servizi o unità operative cui sono preposti e
del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e
strumentali assegnate;
-
del
buon andamento e della economicità della gestione;
-
dell’attività
dei funzionari da lui nominati responsabili di posizioni
organizzative.
Art.19
Durata
e revoca dell’incarico di Responsabile Area
L’incarico
di Responsabile di area è conferito a tempo determinato, di durata
comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di
mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito
per anni uno.
L’incarico
è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a
quando non intervenga la nuova nomina.
L’incarico
può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:
-
per
inosservanza delle direttive del Sindaco;
-
per
inosservanza delle direttive dell’assessore di riferimento;
-
per
inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario
Comunale;
-
in
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel
piano delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;
-
per
risultati negativi della gestione in relazione ai referti del
nucleo di valutazione;
-
per
responsabilità grave o reiterata;
-
negli
altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro o per
rotazione del personale.
L’incarico,
prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per
esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano
diversamente articolare i servizi.
Art.20
Sostituzione
del Responsabile di Area
La
responsabilità di un’area, in caso di vacanza o di assenza può
essere, assegnata "ad interim", per un periodo di tempo
determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di pari
qualifica.
Il
Sindaco può, con provvedimento motivato, affidare ad un unico
funzionario la responsabilità di più aree.
La sostituzione del personale
responsabile di area può essere effettuata con personale a scavalco
dipendente da altro Ente ed appartenente alla medesima categoria, o
con personale dipendente di questo comune anche di categoria
inferiore, individuato dal Sindaco, previo corresponsione
dell'indennità di posizione nella misura prevista dal CCNL per la
categoria di appartenenza ed individuata nella determina sindacale.
Art.21
Polizza
assicurativa
Il
Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia
conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria dei responsabili
dei servizi.
Per
il patrocinio legale trovano applicazione le norme del contratto
collettivo di lavoro.
Art.22
Le
Determinazioni: competenze
I
Responsabili delle aree adottano atti di gestione che assumono la
denominazione di Determinazioni.
Le
modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di
comunicazione ad altri uffici e servizi, la loro numerazione sono
disciplinate dalle apposite disposizioni di servizio nonché dall’art.7
del regolamento di contabilità e dall’art.58 del presente
regolamento.
Sulle
determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere.
Le
sole determinazioni comportanti impegni di spesa, che vanno
comunicate al Sindaco ed al Segretario a cura del Responsabile dell’area
sono perfezionate con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, le determinazioni sono esecutive dal momento della
pubblicazione.
Tutte
le determinazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi
all’albo pretorio .
Per
la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano
le norme vigenti per l’accesso alla documentazione amministrative
previste dall’apposito regolamento.
Art.23
Competenze
del Sindaco in materia di personale
Oltre
quanto previsto negli articoli 9 – 10 – 12 – 16 – 19 – 20
– 32 – 37 – 38 – 39 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 –
49 – 50 – 52 – 53 – 54 – 59 – 60 – 65 – 68, restano
ferme in capo al Sindaco in materia di personale:
-
la
nomina del Segretario Comunale;
-
la
nomina dei responsabili dei servizi;
-
l’attribuzione
e definizione degli incarichi ai responsabili dei servizi;
-
la
revoca o la modifica dei provvedimenti di incarico dei
responsabili dei servizi;
-
l’attribuzione
e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;
-
i
provvedimenti di mobilità intersettoriale interna concernenti
sia i responsabili delle aree come tutti gli altri dipendenti;
-
l’attribuzione
delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
-
la
nomina del dipendente addetto all’ufficio del Presidente del
Consiglio Comunale;
-
la
nomina del datore di lavoro ai sensi della legge n° 626/1994e
successive modifiche ed integrazioni;
-
la
nomina dell’economo;
-
l’individuazione
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
-
l’individuazione
dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze
sue, della giunta o degli assessori ai sensi del comma 7° dell’art.51
della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
-
la
nomina del responsabile dell’ufficio statistica;
-
la
nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il
pubblico;
-
la
nomina del responsabile del servizio di protezione civile;
-
l’autorizzazione
alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo
decentrato;
-
la
nomina del responsabile dell’ufficio per la gestione del
contenzioso del lavoro;
-
la
nomina del responsabile dello sportello unico per le attività
produttive;
-
la
nomina del funzionario responsabile che lo sostituisce nella
funzione di Presidente della conferenza di servizio;
-
delega
al dirigente/funzionario responsabile l’indizione della
conferenza di servizi ai sensi del D.P.R. 447/98;
-
Annulla,
in autotutela, le determinazioni dei responsabili delle Aree per
i motivi di legittimità indicati nel conforme parere legale
richiesto caso per caso.
Gli
atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di
spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio
finanziario.
Il
concerto riguarda esclusivamente l’assunzione dell’impegno di
spesa.
Art.24
Competenze
dei Responsabili delle aree in materia di appalti
In
materia di appalti di lavori, forniture e servizi al rispettivo
responsabile dell’area compete:
-
la
presidenza delle commissioni di gara;
-
la
nomina dei membri e del Segretario delle commissioni di gara;
-
la
responsabilità delle procedure di gara;
-
la
stipulazione dei contratti;
-
l’applicazione
di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario;
-
la
proposta di recesso del contratto o la sua risoluzione;
-
direzione
e collaudazione lavori in appalto, ove non conferita a
professionisti esterni;
-
ogni
altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione
del contratto, non riservato agli organi di governo.
Art.25
Competenze
del Responsabile del servizio in materia di concessioni,
autorizzazioni e licenze
Al
responsabile dell’area avente competenza in materia fa capo il
rilascio delle concessioni edilizie.
Al
Responsabile dell’area compete, altresì, nell’ambito delle
materie di competenza, il rilascio in genere di concessioni,
autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonché
l’assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall’art.2 comma
12 della Bassanini-ter.
I
provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei
Responsabili dell’area qualora si caratterizzino per uno dei
seguenti requisiti:
-
essere
atti vincolati;
-
essere
atti connotati da discrezionalità tecnica;
-
essere
atti connotati da discrezionalità amministrativa o da
discrezionalità mista, qualora gli accertamenti e/o le
valutazioni, presupposto necessario per l’emanazione dell’atto,
si fondino su criteri, anche di ordine generale, predeterminati:
-
dalla
legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e
valore di legge;
-
dai
regolamenti comunitari;
-
dalle
direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso
il termine per il recepimento ed esse siano complete ed
incondizionate;
-
dai
regolamenti previsti dal nostro ordinamento;
-
dagli
indirizzi generali di governo deliberati dal consiglio comunale
su proposta del Sindaco all’inizio della legislatura;
-
dalla
relazione previsionale e programmatica pluriennale;
-
dal
piano esecutivo di gestione deliberato dalla giunta, sulla base
del bilancio approvato dal consiglio;
-
da
altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati
nell’ambito delle rispettive competenze dal consiglio, dalla
giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori.
Art.26
Competenze
del Responsabile dell’area in materia di atti di conoscenza
Al
responsabile delle aree competono:
-
le
attestazioni;
-
le
certificazioni; le comunicazioni, ivi compresa quella in materia
edilizia;
-
le
autenticazioni di copia;
-
ogni
atto costituente manifestazione di conoscenza.
Art.27
L’attività
propositiva dei responsabili delle aree
I
Responsabili delle aree esplicano anche attività di natura
propositiva.
Destinatari
dell’attività propositiva dei responsabili delle aree sono il
Sindaco, l’assessore di riferimento, la giunta ed il consiglio
comunale.
L’attività
propositiva si distingue in:
-
proposte
di atti di indirizzo politico – amministrativo, quali
indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione
previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed
altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;
-
proposte
di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi di
competenza del Consiglio e della Giunta;
-
proposte
di determinazioni di competenza del Sindaco;
-
proposte
di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano
esecutivo di gestione;
-
proposte
di provvedimenti o atti amministrativi.
Le
proposte di deliberazioni vanno presentate alla Giunta e al
Consiglio, per il tramite del Presidente dell’Organo collegiale,
qualora esse abbiano carattere obbligatorio.
Art.28
Attività
consultiva dei Responsabili delle aree
L’attività
consultiva dei responsabili delle aree si esplica attraverso:
-
l’espressione
del parere di regolarità tecnica di cui all’Art.12, L.R. 30/2000
sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del
consiglio;
-
relativamente
al responsabile del servizio finanziario l’espressione del
parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione
di competenza di giunta e consiglio;
-
relazioni,
pareri, consulenze in genere.
Destinatari
dell’attività consultiva sono gli organi politici.
Il
parere di regolarità tecnica afferisce:
-
la
correttezza e completezza all’istruttoria;
-
l’idoneità
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione
amministrativa dell’Ente, nonché l’obiettivo specifico,
indicati dagli organi politici.
Il
parere di regolarità contabile riguarda:
-
la
regolarità della documentazione;
-
l’imputazione
ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo,
ove adottato il piano esecutivo di gestione;
-
la
capienza dell’intervento di bilancio ed eventualmente del
capitolo;
-
la
regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da
norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria
ragioneria ed economia aziendale;
-
la
prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un
investimento;
-
l’eventuale
possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei
costi dall’utenza.
Il parere di cui all'art.12 della L.R. 30/2000 deve essere reso
entro tre giorni dalla trasmissione della proposta, salva
giustificazione motivata. In caso d'urgenza deve essere reso a
vista.
In
caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso si
può prescindere dallo stesso, fatto salvo l’avvio dell’azione
disciplinare a carico del soggetto inadempiente.
I
pareri di cui all’Art.12 L.R. 30/2000 possono essere acquisiti anche
in sede di conferenza di servizi.
Art.29
Competenze
del responsabile dell’area finanziaria
Al
responsabile del servizio contabilità compete:
-
il
coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente;
-
la
verifica della veridicità delle previsioni di entrata;
-
la
verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del
bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in relazione alle
previsioni di entrata;
-
la
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;
-
la
verifica periodica dello stato di impegno delle spese;
-
la
gestione del personale dal punto di vista contabile, la
predisposizione, e la sottoscrizione dei relativi atti;
-
l’espressione
del parere di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazione;
-
l’espressione
del parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
su tutti i provvedimenti di impegno di spesa.
Art.30
Competenze
del responsabile del procedimento
Il
responsabile del procedimento:
-
valuta
ai fini istruttori:
-
le condizioni di ammissibilità;
-
i requisiti di legittimità;
-
i presupposti;
-
accerta
d’ufficio i fatti;
-
dispone
il compimento di ogni atto istruttorio necessario;
-
chiede
il rilascio di dichiarazioni;
-
chiede
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
-
può
esperire accertamenti tecnici;
-
può
disporre ispezioni;
-
ordina
esibizioni documentali;
-
acquisisce
i pareri;
-
cura:
-
le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;
-
le pubblicazioni;
-
le notificazioni;
-
trasmette
gli atti all’organo competente all’adozione del
provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in
materia.
Art.31
Competenze
del Responsabile dei tributi
Al
responsabile dei tributi compete l’organizzazione e la gestione
dei seguenti tributi comunali:
-
l’I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili;
-
l’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
-
la
tassa ed il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
-
la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
-
il
servizio acquedotto;
-
tributi
eventualmente introdotti nel tempo dalla legge;
Allo
stesso compete:
-
la
sottoscrizione delle richieste;
-
la
sottoscrizione degli avvisi;
-
la
sottoscrizione dei provvedimenti;
-
l’apposizione
del visto di esecutività dei moduli;
-
il
disporre i rimborsi.
|
|
Capo
V
L’individuazione
dei responsabili dei servizi di cui al D.LGS. 77/95 e di alcuni
uffici e servizi obbligatori |
|
Art.32
L’individuazione
e la nomina dei responsabili di area
La
nomina dei funzionari preposti a posizioni organizzative e l’attribuzione
della responsabilità di area, compete al Sindaco.
Il
responsabile di area preposto alla gestione delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane dell’ente è individuato, ai
sensi dell’art.11, comma 1, D.lgs. 77/95, con determinazione
sindacale, sentito il Segretario Comunale.
Esso
può essere individuato nell’ambito:
-
dei
dipendenti dell’ente appartenenti alla categoria D del nuovo
Ordinamento professionale;
-
dei
soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo
determinato per la copertura anche al di fuori della dotazione
organica, e in questo caso nei limiti di cui al comma 5-bis dell’Art.12
della L.R.30/2000, così come introdotto dall’Art.6, comma 4 L. 127/97,
dei posti, di funzionario, di istruttore direttivo e di alta
specializzazione;
-
in
un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la
propria collaborazione con il Comune.
Art.33
L’individuazione
del responsabile del procedimento
La
fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al
responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90.
Il
responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del
servizio competente per materia o in altro dipendente assegnato al
servizio.
Il
responsabile dell’area può individuare in via generale e
preventive i responsabili del procedimento, ripartendo i
procedimenti di competenza dell’unità operativa tra i singoli
dipendenti addetti al servizio ratione materiae o con altri criteri
dal medesimo individuati.
In
caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di
cui sopra o di volta in volta in relazione al singolo procedimento
esso si identifica con il Responsabile del servizio.
Art.34
Il
Responsabile del procedimento di accesso ai documenti
Il
responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi
di cui all’Art.4, comma 7, D.P.R. 352/92 è identificato nel
Responsabile dell’area competente a formare l’atto o, qualora l’atto,
una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché
lo detenga stabilmente, nel Responsabile competente a detenerlo.
Il
Responsabile dell’area può identificare il responsabile del
procedimento di accesso in un altro dipendente addetto al servizio
cui è preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all’Art.33
del presente regolamento.
Art.35
Il
Responsabile dell’indagine del disservizio pubblico a seguito di
reclamo
Il
responsabile dell’indagine del disservizio a seguito di reclamo
dell’utente, di cui al punto 1.5 del capo III della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, è
identificato nel Responsabile del servizio competente per materia o
in altro dipendente da questi individuato.
Art.36
Ufficio
per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale
In
applicazione dell’art. 59 del D. Lgs. 29/93 e successive
modifiche, nonché degli artt. 24 e 25 C.C.N.L 1995/1997 l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari è l’ufficio personale
individuato all’interno dell’area amministrativa.
Tale
ufficio su segnalazione del capo dell’area in cui il dipendente
lavora, dell’Assessore al Personale, del Presidente del N.V.V., o
del Segretario comunale, contesta l’addebito al dipendente
medesimo, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la
sanzione.
Quando
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale o censura, il capo
della struttura in cui il dipendente lavora o in carenza il
Segretario comunale, provvede direttamente.
Ogni
provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale,
deve essere adottato previa tempestiva comunicazione scritta dell’addebito
al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l’eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni.
La
sanzione su richiesta del dipendente, può essere ridotta ed in tal
caso non è più suscettibile di impugnazione.
Entro
venti giorni dall’applicazione della sanzione il dipendente anche
per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina dell’amministrazione presso la quale
lavora.
Il
collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall’impugnazione
e l’amministrazione vi si conforma.
Durante
tale periodo tale sanzione resta sospesa.
Il
collegio si compone di due rappresentanti dell’amministrazione
designati annualmente dal Sindaco, del capo area nella quale opera
il dipendente, dal funzionario addetto all’ufficio personale, ed
è presieduta dal Presidente del N.V.V. o, in carenza, dall’Assessore
al Personale.
Ove
uno dei due dipendenti sopraindividuati sia il soggetto al quale la
sanzione dovrebbe essere applicata, questi non potrà far parte del
collegio e verrà sostituito in seno al collegio dal Segretario,
così pure quando il destinatario della sanzione è il capo area o
il funzionario dell’ufficio al personale..
Il
collegio si riunisce validamente in presenza della maggioranza
assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.
Art.
37
Delegazione
di parte pubblica
La
delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo
nazionale di comparto è formata dal Segretario Comunale con
funzioni di presidente dell’intero Collegio, da almeno due figure
apicali dell’Ente.
Il
Sindaco o un suo delegato ha l’obbligo di presenziare alle sedute.
Art.
38
Uffici
posti alle dirette dipendenze degli organi politici
Il
Sindaco ha la facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette
dipendenze come la segreteria particolare;
agli
uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’ente
o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato,
in presenza dei presupposti di cui all’art6, comma 8 L.127/97 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il
contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può
avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in
carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni
dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per una qualsiasi
causa.
I
collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco
con decreto adottato di concerto con il Responsabile dell’area.
Il
concerto ha ad oggetto l’assunzione dell’impegno di spesa.
Gli
uffici di cui al comma 1 possono collaborare solo ed esclusivamente
con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo politico–amministrativo, esclusa ogni diretta
competenza gestionale.
Art.39
Nucleo
di Valutazione
E’
istituito, ai sensi del D.Lgs. 286/99, il Nucleo di Valutazione, che
svolgerà le sue funzioni in piena autonomia ed è organo tecnico
consultivo che risponde in via esclusiva al Sindaco.
Il nucleo di valutazione è composto da tre membri esterni esperti in discipline giuridiche, economiche ed organizzative. Qualora si ritenga opportuno uno dei componenti esterni può essere sostituito dal Segretario Comunale
Il
Sindaco con provvedimento di costituzione del nucleo nominerà il
presidente fra i membri estremi e può anche designare un dipendente
di supporto al nucleo con funzioni amministrative.
Il
nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:
-
supporta
il Sindaco e la Giunta nel processo di pianificazione e
controllo;
-
accerta
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa
alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti negli atti di
indirizzo degli organi di governo dell’ente e nelle direttive
impartite dal Sindaco;
-
verifica
attraverso l’attività dei Responsabili operativi, l’efficienza,
l’efficacia, l’economicità, la trasparenza con le quali
sono resi i servizi del Comune;
-
stabilisce,
con cadenza annuale e in via preventiva, i parametri e gli
indici di riferimento del controllo sull’attività
amministrativa;
-
definisce
i criteri, le modalità, gli strumenti e i tempi del sistema di
valutazione in coerenza con le esigenze organizzative interne e
con i vincoli normativi e di contratto;
-
esprime
le valutazioni e i pareri previsti o ad esso attribuiti dal
C.C.N.L.;
-
offre
ai Responsabili operativi indicatori e schemi per la valutazione
dei dipendenti assegnati;
-
redige
il giudizio annuale del processo di valutazione;
-
verifica
le dinamiche organizzative e i sistemi di comunicazione.
-
Ha
il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
-
Determina,
almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di
vertice, i parametri di riferimento del controllo che vanno
portati preventivamente a conoscenza dei Responsabili dei
servizi.
Detto
servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
agli organi di direzione politica. Ad esso è attribuibile, nell’ambito
delle dotazioni organiche vigenti un apposito contingente di
personale.
Art.40
Nomina
e durata in carica del nucleo di valutazione
Alla
nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione provvede il
Sindaco con propria determinazione.
Il
nucleo di valutazione dura in carica tre anni e può essere
rinnovato una sola volta.
Ove
si debba provvedere alla sostituzione di un singolo componente,
questo rimane in carica fino alla scadenza del triennio.
I
rapporti tra il Comune e i componenti esterni sono regolati da
apposita convenzione o contratto di diritto privato.
Nel provvedimento di nomina viene indicato per ciascun componente il compenso oltre il rimborso spese di viaggio se dovuto
I
membri esterni del nucleo di valutazione possono essere revocati con
provvedimento del Sindaco:
-
per
tre assenze consecutive a seguito di comunicazione da parte del
Segretario Comunale;
-
per
inosservanza degli obblighi contrattuali.
Art.41
Funzionamento
del nucleo di valutazione
Il
nucleo di valutazione è validamente costituito con la presenza di
due componenti, compreso il Segretario Comunale, salvo quanto
previsto al comma seguente.
Nel
caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di
vedute tra i suoi membri, il nucleo di valutazione delibera a
maggioranza.
Il
nucleo di valutazione è convocato dal Segretario Comunale, e si
riunisce almeno una volta al mese. Lo stesso ha facoltà di accesso
ad atti e documenti e può chiedere informazioni presso gli uffici
comunali per ogni singola seduta viene redatto apposito verbale.
Il
nucleo di valutazione tiene periodicamente informato il Sindaco
sullo svolgimento della propria attività. Entro il mese di febbraio
il nucleo di valutazione rassegna all’Amministrazione una
relazione generale riferibile all’anno precedente, nella quale
sono evidenziati:
-
il
grado di realizzazione degli obiettivi programmati ed affidati a
ciascun responsabile di servizio, anche ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato;
-
la
correttezza, l’imparzialità, la celerità e la trasparenza
dell’azione amministrativa nonché la tempestività dei
singoli atti in relazione alle norme sul procedimento
amministrativo;
-
ogni
altra valutazione sulla corretta ed armonica gestione delle
risorse pubbliche.
Art.42
Ufficio
Statistico Comunale
L’Ente
istituisce, ai sensi del D.lgs.322/1989, l’ufficio statistico
comunale, ove opera alle dirette dipendenze del Sindaco.
Il
personale assegnato all’ufficio statistica deve preferibilmente
avere avuto precedenti esperienze statistiche rilevanti, desumibili
dall’appartenenza ad uffici che curano anche indagini statistiche.
La
nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, sentito il
Segretario Comunale.
Art.43
Ufficio
relazioni con il pubblico
E’
istituito l’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art.6,
comma 2, D.P.R.352/92 e dell’art.12, D.lgs.29/93.
A
detto ufficio è assegnato personale dotato di idonea qualificazione
e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico.
Funzione
preminente del funzionario ad esso assegnato è quella di informare
i cittadini in merito agli atti ed allo stato dei procedimenti
esistenti o avviati presso l’Ente.
La
competenza all’individuazione del responsabile è propria del
Sindaco, sentito il Segretario Comunale.
Art.44
Ufficio
di Protezione Civile
E’
istituito il servizio di protezione civile.
Il
Sindaco nomina il responsabile, individuato tra i soggetti in
possesso di idonei requisiti.
Art.45
Economo
comunale
Il
Sindaco individua, l’economo comunale.
Il
responsabile dell’area nella quale il dipendente è inserito
curerà in caso di assenza, la sostituzione dello stesso anche
personalmente.
Al
servizio economale saranno attribuite anche funzioni di
provveditorato per l’intero Comune, da gestire sulla base di
apposite norme regolamentari.
Art.46
Ufficio
del Difensore Civico Comunale
Il
difensore civico comunale si avvale di un ufficio con funzioni di
segreteria e di supporto.
Dell’ufficio
può far parte un dipendente comunale.
Art.47
Ufficio
per la gestione del contenzioso del lavoro.
L’Ente
istituisce, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.80/98, l’ufficio per
la gestione del contenzioso del lavoro, in modo da favorire l’efficace
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti le controversie.
La
nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, su proposta
del Segretario Comunale.
Art.48
Ufficio
del Presidente del Consiglio Comunale
Dell’ufficio
fa parte un dipendente comunale, che oltre le mansioni di
competenza, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio
Comunale, assicura l’espletamento delle funzioni istituzionali del
Consiglio Comunale. |
|
Capo
VI
Collaborazioni
professionali esterne |
|
Art.49
Contratti
a tempo determinato al di fuori della dotazione organica
Il
Sindaco, in attuazione dello Statuto, può ricoprire con personale
esterno i posti di responsabili dei servizi, mediante contratto a
tempo determinato di diritto privato, fermo restando il possesso dei
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art.51, comma 5, L.142/90
e successive modifiche), sia in fase di conferimento dell’incarico,
sia a seguito di revoca dell’incarico già conferito a personale
dipendente.
Può,
altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base
delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili
nel bilancio, contratti a tempo determinato per funzionari dell’Area
direttiva, nel limite massimo del cinque per cento della dotazione
organica complessiva dell’Ente (art.51, comma 5 bis, L.142/90 e
successive modifiche).
Il
contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può
superare la durata del mandato del Sindaco.
Il
trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di
comparto.
Il
contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge,
nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della
Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto
finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’
comunque fatta salva l’azione di risarcimento dei danni
eventualmente subiti dall’Ente.
Art.50
Conferimento
e revoca dell’incarico
Gli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 precedente art. sono conferiti con
provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata
professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al
titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l’accesso
alla qualifica.
Art.51
Contenuti
del contratto
Il
contratto, stipulato dal Segretario Comunale, deve in particolare
disciplinare:
-
l’oggetto
dell’incarico;
-
il
contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle
stesse;
-
gli
obiettivi da perseguire;
-
l’ammontare
del compenso;
-
l’inizio
e la durata dell’incarico;
-
i
casi di risoluzione del contratto e le modalità di
determinazione dell’eventuale risarcimento all’Ente;
-
la
revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale
indennizzo;
-
i
casi di responsabilità civile e contabile;
-
l’obbligo
della riservatezza;
-
l’eventuale
incompatibilità con l’incarico ricoperto.
Art.52
Collaborazioni
coordinate e continuative
Il
Sindaco può conferire, per esigenze cui non può far fronte con il
personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e
continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 – sesto
comma – D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni , ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata,
oggetto e compenso della collaborazione mediante deliberazione di
giunta municipale.
Art.53
Collaborazioni
ad alto contenuto di professionalità
Per
il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei
programmi amministrativi. Il Sindaco ove non siano presenti all’interno
dell’Ente figure dotati di particolari ed elevate competenze
| |