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Il presente capo disciplina tutto quanto
concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le
relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in
particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e 28 dicembre 1993, n° 566
modificativo di detto D. Lgs.
Art.
1
Disciplina
per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
1.Ai
sensi dell’art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree
pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli
spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica
concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta
dell’interessato.
2.Tale
concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni
occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente
regolamento.
Art.
2
Domanda
per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
1.Chiunque
intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di
pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale,
all’Amministrazione Comunale (Art. 50 commi 1 e 2).
2.Ogni
domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il cod. fisc.
del richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera
occupare, le esatte misure e la durata dell’occupazione, le modalità
dell’uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a
sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle
leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione
Comunale intendesse descrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela
del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3.Qualora
l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare
importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con
relative misure, atti ad identificare l’opera stessa.
4.Inoltre
l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella
misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5.Dovranno
essere prodotti tutti i documenti che l’Amministrazione richiederà ai fini
dell’esame e della decisione sull’istanza.
6.Qualora
l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione, entro dieci
giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e
quant’altro necessario ai fini dell’esame e della decisione
sull’istanza.
7.Per
le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quattro
giorni prima della data di richiesta dell’occupazione.
Art.
3
Denuncia
occupazioni permanenti
1.Per
le occupazioni permanenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n° 507/93, la
denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente
disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata
entro 30 gg. dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.
2.L’obbligo
della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni
nell’occupazione.
Art.
4
Mestieri
girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1.Coloro
che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante,
funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati
dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza
aver ottenuto il permesso di occupazione.
2.Coloro
che esercitano il commercio so aree pubbliche in forma itinerante e che
sostano solo per il tempo necessario a con- segnare la merce e a riscuotere il
prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può
comunque prolungar- si nello stesso punto per più di 2 ore ed in ogni caso
tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 5 metri.
Art.
5 Concessione c/o autorizzazione
1.Nell'atto
di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità
comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio
concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o
autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla
decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2.La
concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume
alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio
della occupazione.
3.E’fatta
salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in
essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4.Ai
sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le
occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato
del Comune.(Questa norma vale esclusivamente per i comuni con oltre 10.000
abitanti)
5.La
competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o
autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta
giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione
della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 dei presente
Regolamento.
6.Per
le occupazioni temporanee il termine per la concessione è stabilito in almeno
..2..giorni lavorativi antecedenti
la data per cui si richiede l’occupazione.
7.Il
Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature,
ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri
nei confronti dei concessionari.
Art.
6 Occupazioni d'urgenza
1.Per
far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla
esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può
essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale
provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a
sanatoria.
2.In
tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la
concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione
dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
L’Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In
caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché
quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3.Per
quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a
quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
Art.
7 Rinnovo della concessione c/o autorizzazione
1.Coloro
che hanno ottenuto la concessione e l’autorizzazione dell'occupazione, ai
sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo
motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2.Tale
richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il
rilascio prevista dai precedenti articoli.
3.La
domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni,
temporanee, almeno 4 (Quattro giorni) lavorativi
prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione
originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
Art.
8
Decadenza
della concessione e/o autorizzazione
1.Sono
cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
-
le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in
sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
-
la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia
di occupazione dei suoli;
-
l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in
contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto
prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
-
la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o
autorizzazione senza giustificato motivo, nei 9 .. giorni successivi alla
data,di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 2 giorni
successivi, nel caso di occupazione temporanea;
-
il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone
di concessione se dovuto.
2.Per
il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà
restituita.
Art.
9
Revoca
della concessione e/o autorizzazione
1.La
concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o
sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse
(art. 41, comma 1).
2.In
caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il
periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
Art.
10
Obblighi
del concessionario
1.Le
Concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di
suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la
cessione.
2.Il
concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla
vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente
autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico.
3.E’
pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche
disposizioni riportate nell'atto di Concessione e/o autorizzazione, di
mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso
di appositi contenitori per i rifiuti.
4.Qualora
dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il
concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
Art.
11
Rimozione
dei-materiali relativi ad occupazioni abusive
1.Fatta
salva ogni diversa disposizione di legge, nei
casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa
contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la
rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata
d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle
di custodia.
Art.
12
Costruzione
gallerie sotterranee
1.Ai
sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione
di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n.
507/93, impone un contributo “una tantum" pari al 50 per cento (La
quota percentuale può arrivare al 50%) delle spese di costruzione delle
gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata
(1)
La quota percentuale può arrivare al 50%.
Con
il presente capo sono disciplinate le norme regolamen- tari di carattere
tributario della Tassa p95-1'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in
ottemperanza alle vi 'g'enti
disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e
del D.Lgs. n. 566 dei 28 dicembre 1993.
Art.
13
Classificazione
del Comune
1.Ai
sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della
T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione
del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata
con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate
conseguentemente le tariffe, nei
termini previsti dall'art. 40, comina 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art.
14
Suddivisione
dei territorio in categorie 1
1.In
ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507193, il territorio
di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di
classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al,presente
regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
Art.
15
Tariffe
1.Le
tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta'Fomunale
entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il in vigore il 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui la de- liberazione è divenuta
esecutiva (art. 40, comma 3).
2.Aì
sensi dell'art.. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure
minime e massime previste, dagli artt. 44,45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3.
Le misure di cui ai predetti articoli costituisco
o i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla
prima ca- tego.ria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle
seguenti proporzioni:
Prima
categoria 100 per cento;
seconda
categoria 80 per cento;
terza
categoria 30 per cento.
(L'ultima
categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa
inferiore al 30% della prima categoria.)
Art.
16
Soggetti
passivi
1.Ai
sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione
e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico
nell'ambito del rispettivo territorio.
1.Ai
sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le
occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di
strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.(Questa
nonna vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti)
Art.
17
Durata
dell'occupazione
1.Ai
sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le
occupazioni sono permanenti o temporanee:
a)
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del
rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non
inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b)
si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Art.
18
Criterio
di applicazione della tassa
1.Ai
sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata,
espressa in metro quadrato o metro lineare.
2.Le
frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con
arrotondamento alla misura superiore.
3.La
tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste
l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del
tributo sono inclusi nelle TRE categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di
classificazione approvato ai sensi di legge.
4.Per
le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei
quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; in unica soluzione, e
si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in
base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
Art.
19
Misura
dello spazio occupato
1.Ai
sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata
e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina
autonomamente per ciascuna di esse.
2.Le
occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed
impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima
natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o
metro lineare superiore.
3.Per
le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo
del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale
del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così
stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
Art.
20
Passi
carrabili
1.Ai
sensi dell'art. 44 comma 5, lasuperficie dei
passi carrabili si determina rnoltiplicando la larghezza del passo,
misurata sulla fronte dell'editicio o del terreno al quale si dà accesso, per
la profondità del marciapiede.
2.Nel
caso.di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata
o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o,
in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 50.
Art.
21
Autovetture
per trasporto pubblico
1.Ai
sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Ddcreto Legislativo n. 507/1993, per
le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle
aree a ciò destinate dal Co mune, la tassa va commisurata alla superficie dei
singoli posti assegnati.
2.L'imposta
complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma
precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di -autovettura
che fruisce di detti spazi.
Art.
22
Distributori
di carburante
1.Ai
sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i
distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un
solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il
serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni
1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2.E'
ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3.Per
i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di
differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene
applicata con riferimento al serbatoio
di minore
capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri
degli altri servizi
4.Per
i distributori di carburante munitil di due o più serbatoi autonomi, la tassa
si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5.La
tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo
effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua
e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per
l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non
superiore a mq. 4.
6.Le
occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque
utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del
presente regolamento.
Art.
23
Apparecchi
per la distribuzione dei tabacchi
1.Ai
sensi dell'art. 48, conuna 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del
suolo o soprassuolo pubblico è do- vuta una tassa annuale, come da tariffa.
Art.
24
Occupazioni
temporanee
Criteri
e misure di riferimento
1.Ai
sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori
all'anno.
2.La
tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate
misure giornaliere di tariffa:
a)
fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
b)
oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3.Per
le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre
14 giorni, il 20 per cento di
riduzione;
4.Ai
sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suoli sottosuolo
e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è
determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.
Art.
25
Occupazione
sottosuolo e soprassuolo
Casi
particolari
1.Ai
sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma1, per le occupazioni permanenti del
sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici
servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza
delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente
occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2.Ai
sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico
realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici
servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo,
è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000,
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
Art.
26
Maggiorazioni
della tassa
1.Ai
sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono
per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale
o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni
temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2.Ai
sensi dell'art. 45, comma 4,(Facoltativo) per le occupazioni effettuate in
occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con
-installazioni di attrazioni, giochi e di- vertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
3.Ai
sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del
10 per cento.(La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della
normale tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione,
questo comma va inserito in calce all'art. 29.)
Art.
27
Riduzioni
della tassa permanente
In
ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507193 vengono stabilite le seguenti
riduzioni:
1.ai
sensi dell'art. 42, comma 5, la superfice
eccedente i 1.000 metri quadrati è ridotta del 10 per cento;
2.ai
sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le
occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e
sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 70. per cento.
3.ai
sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o
retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
4.ai
sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50
per cento.
5.Ai
sensi dell'ar t. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal
Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2
dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per
l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in
ragione del 10 per cento.
6.ai
sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi
dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente
regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa
richiesta degli aventi diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta
al 90per cento.
7.ai
sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 90 per cento per i
passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi
di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non
utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo
stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8.ai
sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti
per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 70 per cento
Art.
28
Passi
carràbili - Affrancazione dalla
tassa.
Ai
sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occu pazione con i passi
carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in
qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni
caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi
carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La
messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Art.
29 Riduzione tassa temporanea
Ai
sensi' dell'art. 45:
-
comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e
sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70 per cento;
-
comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30
per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita
nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento
alla superficie in eccedenza;
-
comma 5 – Le tariffe sono
ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da
venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto;
-
comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le
superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25
per cento per la parte ecce- dente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per
cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
-
comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per
cento;
-
comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o
che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante
convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
-
comma a 6 bis (Il massimo della riduzione può essere il 50% della
tariffa normale)- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia sono ridotte del 20 per cento.
Art.
30
Esenzione
dalla tassa
1.Sono
esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del
D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
a)
occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi,
da Enti religiosi per l'esercizio di culti amme si nello Stato, da Enti
pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura
e ricerca scientifica;
b)
le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le
aste delle bandiere;
e)
le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale,
durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d)
le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia
stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla
sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scari co delle
merci;
e)
le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia
prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione
gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f)
le occupazioni di aree cimiteriali;
g)
gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2.Sono
inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a)
commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b)
occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di
luminarie natalizie è esentequando avvenga nel
rispetto delle
prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
C)
occupazioni di pronto intervento con, ponti, steccati, scale, pali di sostegno
per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti
infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
d)
occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi
od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché
siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori
facilmente movibili;
e)
occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.
potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non
superiore alle 6 ore.
Art.
31
Esclusione
dalla tassa
Ai
sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni
effettuate con balconi, verande, bow-windows
e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o
temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al
demanio dello Stato nonché delle strade statali o
provinciali per la parte di esse non ricompresa all'intemo del centro
abitato.
2.
Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di
aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
3.
A sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi
carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in
ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e
certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
Art.
32
Sanzioni
1.Soprattasse
-
Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le
sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
-
Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al
100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
-
Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al
20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
-
Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento
effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono
ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
-
Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi
moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2.Pene
pecuniarie
-
Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e
per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena
pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità
della violazione.(Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani)
-
La determinazione dei criteri è demandata, ad apposita ordinanza sindacale e
l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsasabile del servizio.
-
La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta
e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero
dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto
l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.
Art.
33
Versamento
della tassa
1.Per
le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno
del rilascio della concessione elo autorizzazione deve essere effettuato entro
30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2.Negli
anni successivi a quello del rilascio inmancanza di variazioni nelle
occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3.Il
pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di
conto corrente postale intestato al comu ne, ovvero, in caso di affidamento in
concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per
difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è
superiore.
4.Per
le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento
della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto
corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di
concessione c/o autorizzazione.
Art.
34
Rimborsi
I
contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il ter- mine di tre anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivwnente accertato il
diritto alla restituzione
Art.
35
Ruoli
coattivi
1.La
riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste
dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2.2.
Si applica l'art. 2752 del codice civile.
Art.
36
Norme
transitorie
1.La
tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
a)
comma 3 - I contribuenti tenuti al pagarnento della tassa per l'anno 1994, con
esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di
cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento
entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il
versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e
quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate
dall'Amministrazione;
b)
comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la
tassa è pari all'importo. dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento,
con una tassa minima di L. 50.000.
c)
comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da, produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili
per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
d)
comma 5 - Le riscossioni e gli accertamene relativi ad annualità precedenti a
quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal
capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini
previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e
successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di
cui all'art. 68 dei D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola
riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994
Art.
37
Entrata
in vigore
Il
presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n°
142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. Consecutivi.
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