Terme Vigliatore ,


Regolamento delle entrate  


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 Definizione delle entrate
Art. 3 Aliquote e tariffe
Art. 4 Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme digestione
Art. 6 funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 7 I responsabili delle entrate non tributarie
Art. 8 Attività di controllo delle entrate
Art. 9 Rapporti con i cittadini
Art. 10 Attività di controllo ed accertamento delle entrate tributarie
Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie
Art. 12 Contenzioso
Art. 13 Sanzioni Tributarie
Art. 14 Polizza Assicurativa ai responsabili delle gestione delle entrate 

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.15 Riscossione
Art. 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art. 17 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
Art. 18 Rimborsi
TITOLO IV NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 19 Norme finali
Art. 20 Entrata in vigore

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1

 

Oggetto e scopo del presente regolamento

 

1.    Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n' 449, recante “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa.

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ART. 2

 

Definizione delle entrate

 

1.    Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusioni dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

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ART. 3

 

Aliquote e tariffe

 

1.    Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinate con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2.    Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3.    Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4.    Se non espressamente sancito da disposizioni legislative in materia, in assenza di nuova deliberazione le tariffe, le aliquote ed i prezzi fissati precedentemente si intenderanno confermati anche per l'anno sucessivo.

5.    In materia fiscale tutti i provvedimenti adottati dovranno essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale della repubblica e trasmessi entro gg. 30 dalla loro esecutività alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

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Art. 4

 

Agevolazioni

 

1.    I criteri per le riduzioni, esenzioni e esclusioni delle entrate Comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'arnbito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge, successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili.

2.    Le agevolazioni sono concesse previa istanza dei soggetti beneficiari o se ciò è consentito dalle specifiche disposizioni legislative o da norme regolamentari, in tal caso possono essere direttamente applicabili dai soggetti passivi in sede di autoliquidazione.

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TITOLO II

 

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

 

Art. 5

 

Forme di Gestione

 

1.    Con deliberazione dei Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo o dell'entrata in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n' 446.

2.    Non necessita alcuna adozione di deliberazione qualora il Comune intenda aestire il tributo o l'entrata non tributaria in forma diretta.

3.    E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o cooperative specializzate, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. n' 446/97, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione dell'entrata. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica e morale dell'assegnatario, e la convenzione o il capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

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Art. 6

 

Il Funzionario responsabile per la gestione dei tributi Comunali.

 

1.    Con propria deliberazione la Giunta Comunale, relativamente ai tributi locali, nomina un dipendente, quale Funzionario responsabile dei Tributi, ritenuto idoneo per le sue capacità e per l'esperienza acquisita, secondo i criteri dettati dalla circolare n' 3 del 02/06/1993 del Ministero dell'Interno.

2.    Al Funzionario responsabile sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di ogni singolo tributo, il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi , i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, approva i ruoli di riscossione con propria determinazione, che dovrà essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. Nell'esercizio delle proprie funzioni egli potrà:

a)    invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi certificati catastali, planimetrie dei locali e/o delle aree soggette al tributo;

b)    inviare ai contribuenti questionari per acquisire dati e notizie specifici, con invito a restituirli compilati e debitamente sottoscritti;

c)    utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi i cosiddetti controlli incrociati;

d)    richiedere dati e notizie ad uffici o enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

e)    sottoscrivere gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni;

f)    curare il contenzioso tributario ed in caso di affidamento curerà i rapporti con il professionista controllando l'attività svolta dallo stesso; in caso di gestione del tributo affidata a terzi curerà i rapporti con il concessionario e controllerà la relativa gestione;

g)    esercitare il potere di autotutela ai sensi dell'art. 68, comma 1 del DPR 27/10/1992 n' 287 e dell'art. 2-quater della legge 30/11/1994 n' 656 e dei D. dei Ministero delle Finanze 1110211997 n'37 e nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento comunale;

h)    esercitare il potere di definire gli accertamenti sulla base delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n 2 1 8, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale e comunque in ottemperanza a quanto previsto dall'apposto regolamento comunale;

i)    apporre il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie quale responsabile del servizio;

j)    apporre il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinari e coattivi;

k)    compiere ogni altra attività disposta dalle Ieri e dai regolamernti Inerenti alla gestione di ogni singolo tributo.

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Art. 7

 

I responsabili delle entrate non tributarie

 

1.    Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali riguardanti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

2.    I predetti funzionari potranno:

a.    sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disporre i rimborsi;

b.    invitare agli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti inerenti all'entrata non tributaria;

c.    dovranno approvare con propria determinazione i ruoli coattivi delle entrate non tributarie;

d.    apporranno il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi dell'entrata non tributaria;

e.    in caso di gestione affidata a terzi cureranno i rapporti con il concessionario controllandone la gestione; eserciteranno il potere di autotutela amministrativa nel rispetto delle norme vigenti in materia;

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Art. 8

 

Attività di controllo delle entrate.

 

1.    Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2.    La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto più opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3.    Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo/accertamento e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale attribuisce compensi ai dipendenti degli uffici competenti nella misura del 10% dei maggiori incassi derivanti dalle suddette attività di controllo o di accertamento.

4.    In caso di mancato adempimento da parte dei contribuente alle richieste dell'ufficio, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il imponibile dell'entrata, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a1 tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

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Art. 9

 

Rapporti con i cittadini

 

1.    1 rapporti con i cittadini devono essere ispirati ai criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2.    Devono essere resi pubblici le tariffe, le aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3.    Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche relazioni vengono fornite tute le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle varie entrate.

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Art. 10

 

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.

 

1.    L'attività di liquidazione ed accertamento elle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2.    Il provvedimento di liquidazione e/o di accertamento è formulato secondo i criteri e le specifiche previsioni di legge.

3.    La notificazione degli atti impositivi può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata a.r.

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Art. 11

 

Accertamento delle entrate non tributarie

 

1.    L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2.    Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dei servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

3.    Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

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Art. 12

 

Contenzioso tributario

 

1.    L'attività di contenzioso può essere gestita direttamente dall'Ente o, affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

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Art. 13

 

Sanzioni Tributarie

 

1)    Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti 1 Legislativi n. 471,472,473 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)    L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile dei tributo.

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Art. 14

 

Polizza assicurativa ai responsabili della gestione delle entrate

 

1)    La giunta Comunale nell'esercizio dei suoi poteri provvede, in esecuzione della legge 816/85 ed alla sentenza del Tar Piemonte n' 172/97, a  stipulare apposita polizza assicurativa al Segretario Generale, ai responsabili di servizio delle entrate non tributarie ed al Funzionano responsabile dei tributi, contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni in considerazione di un obiettivo aggravio di responsabilità che legittima l'amministrazione Comunale ad adottare un siffatto provvedimento.

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TITOLO III

 

RISCOSSIONE E RIMBORSI

 

 

Art. 15

 

Riscossione

 

1)    Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, o tramite banche e istituti di credito convenzionati.

2)    La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973 n° 602, se affidata ai concessionari dei servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n° 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3)    Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

4)    La giunta può autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo Comunale o di altri agenti contabili.

5)    Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. 25/02/1995 n' 77.

6)    Le riscossioni sono soggette alla verifica di cassa da parte dell'organo di revisione.

7)    I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

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Art. 16

 

Crediti inesigibili o di difficile riscossione.

 

1)    Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2)    Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

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Art. 17

 

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

 

1)    Il responsabile del servizio interessato può con apposito provvedimento motivato, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

2)    Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, comma 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la riscossione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

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Art. 18

 

Rimborsi

 

1)    Il rimborso dell'entrata tributaria è disposto dal funzionario responsabile come sancito dalla legislazione vigente in materia tributaria.

2)    Il rimborso delle altre entrate è disposto dal responsabile del servizio.

3)    Il rimborso del tributo o di altra entrata può essere effettuata previa presentazione di apposita richiesta motivata o direttamente dal funzionario responsabile dei servizio.


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TITOLO IV

 

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

 

 

Art. 19 Norme finali

 

1)    Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

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Art. 20

 

Entrata in vigore

 

1)    Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/1999

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