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PER COSA SI
VOTA
Domenica
15 e Lunedì 16 Giugno 2008 tutti i cittadini di Terme Vigliatore
saranno chiamati
al voto per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo della Consiglio
Comunale
Lo stesso giorno, tutti i cittadini residenti
saranno chiamati al voto per l'elezione del Presidente e del
Consiglio della Provincia regionale di Messina.
QUANDO SI VOTA
Domenica
15 dalle ore 8 alle
ore 22, e Lunedì 16 giugno 2008, dalle ore 7 alle
ore 15; gli elettori
che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti
saranno ammessi a votare nell'ordine in cui sono presenti.
DOVE SI VOTA
Gli
elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste
elettorali sono iscritti e che è indicata sulla facciata della tessera
elettorale. Qualora, prima delle elezioni, il comune invii un
tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, gli elettori
dovranno recarsi all'indirizzo che risulta dal tagliando. Ubicazione delle Sezioni: Sezione 1 - Scuola Elementare Via Stabilimento Sezione 2 - Scuola Media Via del Mare Terme Sezione 3 - Scuola Media Via del Mare Terme Sezione 4 - Scuola Elementare Via Nazionale S.Biagio Sezione 5 - Scuola Elementare Via Sottochiesa Vigliatore Sezione 6 - Scuola Elementare Via Sottochiesa Vigliatore
COSA OCCORRE PER VOTARE?
Per
poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire presso la
sezione, la tessera elettorale unitamente ad un documento di
identificazione. La tessera valida per tutte le consultazioni
elettorali, riporta l'indicazione del comune di rilascio, E'
contrassegnata da un numero progressivo e da una serie di dati
riguardanti l'elettore; sono previsti appositi spazi per l'attestazione
dell'avvenuta partecipazione al voto.
In caso di smarrimento o
di mancato primo rilascio rivolgersi pressol' Ufficio Elettorale del
Comune di Terme Vigliatore Telefono 090.9700313
UN MIO CONGIUNTO E' IMPOSSIBILITATO DA UNA GRAVE MALATTIA A RECARSI AL
SEGGIO. PUO' VOTARE UGUALMENTE?
Il
decreto- legge 3 gennaio 2006, n.1 convertito dalla legge 27 gennaio
2006, n.22, con una disposizione contenuta nell'articolo1, ha
introdotto per la prima volta la modalità del voto
domiciliare.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15esimo giorno
antecedente la data della votazione al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
a)dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in
cui dimorano, indicando il completo indirizzo;
b)copia della tessera elettorale;
c)certificato
medico rilasciato dalla struttura competente in cui si attesti
l'esistenza di una infermità che comporta la dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiatura elettromedicali, tale da impedire
all'elettore di recarsi al seggio. Il sindaco, a conclusione della
relativa istruttoria, rilascerà un'attestazione dell'avvenuta
inclusione dell'elettore in questione negli appositi elenchi. Il voto
sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione
dal
presidente e da uno scrutatore dell'ufficio elettorale di sezione nella
cui circoscrizione è ricompresa la dimora dichiarata dall'elettore
stesso.
NEL CASO DI RICOVERO PRESSO UN OSPEDALE O UN ALTRO LUOGO DI CURA COME
POSSO ESERCITARE IL MIO DIRITTO DI VOTO?
La
vigente normativa prevede che in occasione di tutte le consultazioni
elettorali o referendarie, i degenti in ospedale o case di cura sono
ammessi a votare nel luogo di ricovero. Gli interessati devono far
pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione
al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.
La
dichiarazione deve contenere, oltre al numero della sezione alla quale
l'elettore è assegnato ed al numero di iscrizione nella tessera
elettorale di sezione, un'attestazione del direttore sanitario del
luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto.
Agli interessati sarà successivamente trasmessa, da parte del
sindaco, apposita attestazione. I degenti potranno votare tramite
l'esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata
dal sindaco, concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei
degenti in ospedale e case di cura ammessi a votare nel luogo di
ricovero.
IN QUALI CASI L'ELETTORE PUO' ESSERE ASSISTITO DURANTE L'ESERCIZIO DI
VOTO?
Sono
da considerarsi elettori fisicamente impediti i non vedenti, gli
amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di
uguale gravità , oppure gli elettori portatori di handicap purché
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'impedimento, qualora non sia evidente, potrà essere
dimostrato
mediante esibizione di apposito certificato rilasciato dal funzionario
medico designato per i servizi sanitari. Il documento deve attestare
che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il
voto senza l'aiuto di un altro elettore. Detti elettori possono
esprimere il voto con l'aiuto di un elettore componente la propria
famiglia o l'assistenza di un elettore volontariamente scelto come
accompagnatore, comunque iscritti nelle liste elettorali del comune.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di
un invalido; sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno
dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio di voto, è
fatta apposita annotazione.
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